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Regione Toscana
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Anagrafe canina

La legge regionale 59 del 2009 ha istituito in ogni Comune l'anagrafe del cane, che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi sanitari. Il responsabile del cane deve fare l'iscrizione all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso

Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2024, 12:38

Argomenti :
Animale domestico

Azienda ASL 1 di Massa e Carrara - Servizio Veterinario - U.O. Sanità Animale
Sede: Pad I Centro Polispecialistico Monterosso Carrara   Tel 0585655177 e mail anagrafecaninaapuane@uslnordovest.toscana.it

Orari mercoledì 9-12 e Martedì 15-16 su appuntamento 

La legge regionale 59 del 2009 ha istituito in ogni Comune l'anagrafe del cane, che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi sanitari. Il responsabile del cane deve fare l'iscrizione all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso. Entro 30 giorni da tale iscrizione si deve provvedere all’inoculazione/inserimento di microchip nella regione del collo e precisamente nel “terzo craniale del lato sinistro”dell’animale.
L´Iscrizione del cane all’ Anagrafe Canina può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • tramite Veterinari della ASL 
  • tramite Veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Legge.

Nel caso in cui si entri in possesso del cane successivamente al 60° giorno di vita l’identificazione tramite microchip e l’iscrizione devono essere contestuali. All´atto dell’iscrizione viene compilata dal veterinario una scheda contenente i dati anagrafici del proprietario o detentore dell’animale; a seguito dell’inserimento del microchip l’animale può essere identificato elettronicamente attraverso i suoi dati identificativi contenuti, appunto, nel microchip.

INFORMAZIONI UTILII

l proprietario o detentore del cane ha l’obbligo di segnalare alla Sezione Veterinaria i seguenti eventi:

  • la scomparsa dell’animale, entro il 3° giorno dall’accaduto;
  • la morte, la cessione nonché il trasferimento dell’animale entro 15 giorni dall’accaduto;
  • la variazione dei dati personali (cambio di indirizzo di residenza, di numero telefonico, ecc.) entro 15 giorni

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta le seguenti sanzioni:

  • omessa iscrizione all’anagrafe canina, sanzione pecuniaria da € 103,29 a € 619,75;
  • mancata segnalazione della scomparsa del cane entro i 3 giorni, sanzione pecuniaria da € 77,47 a € 464,81;
  • mancata segnalazione della morte, cessione e trasferimento dell’animale entro i 15 giorni, sanzione pecuniaria da € 51,65 a € 309,87.

EMERGENZA UCRAINA

La Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, secondo quanto disposto con lettera n. 102638 del 11/03/2022 dal Settore Prevenzione Collettiva relativamente alla gestione degli animali d'affezione (cani, gatti e furetti) che arrivano in Toscana al seguito di profughi ucraini ha definito la procedura da attuare.

I profughi ucraini che arrivano in Toscana con un animale d’affezione al seguito (cani/gatti/furetti)  devono comunicare la cosa alla Azienda Usl Toscana Nord Ovest inviando l’apposito modulo alla mail dedicata: anagrafecaninapisa@uslnordovestovest.toscana.it

La Asl provvederà a:

- prendere in carico l’animale;

- comunicare l’ingresso in deroga al Ministero della Salute;

- verificare la documentazione di origine;

- ad identificare l’animale e a microchipparlo inserendolo in SISPC;

-disporre il sequestro dell’animale presso il luogo in cui è detenuto;

-vaccinare l’animale contro la rabbia e alla successiva titolazione AC Antirabbia.

Il sequestro è revocato tre mesi dopo la titolazione

Per gli animali diversi dal cane e dal gatto, di specie sensibili alla rabbia, valgono le disposizioni del Regolamento UE 576/2013 (quarantena 6 mesi).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo"
  • Legge Regionale n. 43 del 08.04.1995 "Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d´affezione e la prevenzione del randagismo" come modificata e integrata dalle leggi Regionali n. 90 del 04.12.1998 e n. 41 del 22.11.2002

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